dom 20 maggio 2012
10:37
ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION – SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE)
I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR) hanno acquisito un crescente rilievo nell’ordinamento giuridico nazionale quale strumento per la protezione del consumatore.
Tali sistemi, nel campo dei servizi bancari e finanziari, hanno lo scopo di perseguire al meglio gli obiettivi – espressamente sanciti dall’art. 128-bis TUB – di assicurare l’imparzialità dell’organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati, garantendo nel contempo procedure in grado di assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela del consumatore.
La materia degli strumenti ADR ha formato oggetto di intervento da parte del legislatore, alla luce della normativa comunitaria, con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per quanto riguarda i soli contratti bancari e finanziari, il primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone inoltre che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità possa essere assolto ricorrendo ai servizi di un organismo accreditato dal ministero
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA
Dal 21 marzo 2011 è in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi –, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Il Credito Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per approfondire il tema è possibile scaricare il regolamento di procedura per la conciliazione. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia.
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Dal 15 ottobre 2009 è operativo l’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un nuovo sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che in pochi mesi assume una decisione sulle controversie. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Le controversie attinenti i servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, finanziamenti, assegni...) possono essere sottoposte all’ABF solo dopo l’eventuale mancato accoglimento di un reclamo o il mancato riscontro entro 30 giorni da parte della Banca. Le istanze devono essere relative a fatti successivi al primo Gennaio 2007 il cui valore economico non sia superiore a 100.000 euro.
Per approfondire è possibile:
CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB
L'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 ha istituito presso la Consob una Camera per l'amministrazione di procedimenti di conciliazione e di arbitrato, demandando alla stessa Consob la definizione con regolamento, tra l'altro, dell'organizzazione della Camera, delle modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, dei requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del suddetto elenco, delle “altre funzioni” attribuite alla Camera e le norme disciplinanti l'operatività della Camera stessa e i procedimenti di conciliazione e arbitrato. Il Regolamento Consob di attuazione del predetto decreto è stato adottato con delibera della Commissione n. 16763 il 29 dicembre 2008.
La Camera è un organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Ai sensi del Regolamento Consob, la Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra investitori e intermediari in materia di operazioni e servizi di investimento. Le competenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato sono, in particolare, relative alla risoluzione delle controversie tra gli investitori non professionali (c.d. clienti retail) e gli intermediari “per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza” in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
Le procedure rientrano nella più ampia categoria degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cd. ADR – Alternative Dispute Resolution) e rappresentano un sistema alternativo alla tutela apprestata dai Tribunali. Nel corso delle procedure, la Camera non interviene in alcun modo nel merito delle controversie, ma si limita ad adempiere a compiti di garanzia e di tipo organizzativo – procedurale.
Per approfondire è possibile:
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
Il Credito Salernitano – Banca Popolare della Provincia di Salerno aderisce al Conciliatore Bancario Finanzario, associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Alternative Dispute Resolution). che mette a disposizione più tipi di servizi per definire in tempi brevi controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela, evitando di ricorrere alla magistratura. Per una visione complessiva dei servizi offerti, è possibile:
I servizi messi a disposizione sono: